La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica, anche se non esclusiva, è quella di differire il pagamento di una somma di danaro attribuendo nel contempo al prenditore la possibilità di monetizzare agevolmente il credito concesso, con il trasferimento del titolo. E’ quindi essenzialmente uno strumento di credito.
La cambiale è regolata dal r.d. 1669/1933 teso all’armonizzazione internazionale della disciplina cambiaria, che l’ha resa coincidente in molti Paesi europei ed extraeuropei. Esistono due tipi di cambiali:
nella cambiale tratta figurano tre soggetti, il traente (che garantisce l’accettazione e la solvenza) ordina al trattario (che è obbligato cambiario principale solo a seguito dell’accettazione) di pagare una somma di danaro al portatore del titolo (prenditore). Ha quindi la struttura di ordine di pagamento.
Il vaglia/pagherò cambiario è invece una promessa di pagamento in cui figurano solo 2 soggetti: l’emittente (che promette il pagamento) e il prenditore (che è il beneficiario della promessa di pagamento)
Caratteri comuni ad entrambi sono
a) La cambiali sono titoli di credito all’ordine e circolano mediante girata
b) La cambiale sono un titoli astratti. Possono essere emesse anche in mancanza di un preesistente debito del traente o dell’emittente nei confronti del prenditore. Ciò al fine di dare a quest’ultimo il tempo di procurarsi il denaro negoziando il titolo (cambiale di favore).
c) La cambiale è un titolo rigorosamente formale infatti sarà valida solo rispettando le indicazioni della legge. Stesso discorso per le clausole.
d) La cambiale può incorporare una pluralità di obbligazione: quella del traente, dell’accettante, dei giranti, dei loro avallanti e dell’accettante per intervento nella cambiale tratta;
Quella dell’emittente, dei giranti e dei loro avallanti nel vaglia cambiario.
Gli obbligati cambiari lo sono in solido.
e) La cambiale è un titolo esecutivo assistito da particolari agevolazioni processuali per consentire al portatore un veloce soddisfacimento.
Requisiti
La cambiale è redatta su appositi modulo prestampati predisposti dall’amministrazione finanziaria in modo da assolvere imposta di bollo.
Il modulo viene considerato cambiale solo se viene compilata con determinate indicazioni (art.1 per la tratta; 100 per il vaglia legge cambiaria).
Questi sono i requisito formali la cui mancanza comporta che il titolo non vale come cambiale. Alcuni di questi sono essenziali, altri sono requisiti naturali la cui lacuna è colmata suppletivamente dalla legge.
Requisiti essenziali
Denominazione di cambiale espressa nella lingua in cui il titolo è redatto.
L’ordine incondizionato nella cambiale tratta (pagherete a…) o la promessa incondizionata nel vaglia (pagherò a…) di pagare una determinata somma, generalmente espressa in lettere e in cifre. Se vi è discordanza prevale quella in lettere. In caso di più importi, il minore.
Indicazione del nome del trattario, oltrechè al luogo e alla data di nascita e del codice fiscale di questi. Trattario può essere anche lo stesso traente (es: la cambiale deve essere pagata su piazza diversa dove il traente ha una sede secondaria della sua impresa)
L’indicazione (per il vaglia cambiario) del luogo e della data di nascita e del codice fiscale dell’emittente
Il nome del primo prenditore
La data di emissione della cambiale
La sottoscrizione del traente o dell’emittente. Sottoscrizione da farsi autografa (manualmente apposta) e contenente nome e cognome o ditta di colui che si obbliga.
Requisiti formali naturali sono
L’indicazione della scadenza. Se omessa la cambiale sarà pagabile a vista
L’indicazione del luogo dove la cambiale è emessa. Se omessa la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente o dell’emittente
Indicazione del luogo di pagamento. Se omesso la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario; il vaglia cambiario nel luogo di emissione del titolo. Il luogo può essere anche il domicilio di un terzo (es: Banca) -> cambiale domiciliata. E’ propria se il pagamento deve essere effettuato dal terzo quale rappresentante del trattario o dell’emittente. E’ impropria se il pagamento deve essere effetuato presso il terzo dallo stesso trattario dall’emittente
Il pagamento del bollo non costituisce elemento essenziale. La mancanza o l’insufficienza originaria del bollo la privano della qualità di titolo esecutivo. La successiva regolarizzazione fiscale appara.